OBBLIGO DI COMUNICAZIONE RISPARMI ENERGETICI AD ENEA PER L’ANNO 2017

Come definito dal Decreto Legislativo 102-2014 vige l’obbligo per le imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e imprese che hanno fatto la Diagnosi Energetica ai sensi del D.lgs 102-2014 di comunicare ad ENEA i risparmi eventualmente conseguiti nell’anno solare 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Con la pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 è stata data attuazione a livello nazionale alla direttiva 2012/27/UE la quale stabilisce un quadro di misure finalizzate alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica. L’obiettivo del decreto è quello di conseguire entro l’anno 2020 una riduzione su territorio nazionale dei consumi di energia primaria.
In attuazione dei dettami del Decreto le grandi imprese e le aziende energivore che effettuano audit energetici, obbligatori o volontari, e che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001 anche se soggetti non obbligati alla diagnosi, hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente.

Art. 7 Decreto 102/2014 – Regime obbligatorio di efficienza energetica

Comma 8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese del MISE – Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d.lgs. 102/2014

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
Allegato 3. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

A questi risparmi dovranno essere scorporati quelli per i quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa. I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata e comunicati solo se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente. La normalizzazione dei risparmi implica che il calcolo debba essere effettuato a parità di flusso di prodotti/servizi dei processi ante- e post-intervento.

La comunicazione va inviata entro il 31/03/2018.

Smart Future è a servizio delle imprese per espletare l’obbligo nei tempi previsti.

Contattaci per una richiesta di preventivo senza impegno allo 0445_607742 oppure via mail: info@smartfuture.eu