L’obbligo di diagnosi energetica – quadriennale – è stato introdotto dal D.Lgs. 102/2014: dopo i primi due termini nel 2015 e 2019, la prossima scadenza sarà quindi nel 2023, più precisamente entro il 5 dicembre.

Chi deve fare le Diagnosi Energetiche

I soggetti che devono fare le Diagnosi Energetiche si dividono in obbligati e volontari.

L’obbligo delle Diagnosi Energetiche vale per:

  • GRANDI IMPRESE cioè organizzazioni con più di 250 dipendenti e almeno una tra le seguenti due
    condizioni: fatturato superiore a 50 milioni di euro o un attivo di bilancio superiore a 43 milioni di euro;
  • AZIENDE ELETTRIVORE cioè imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte al registro della
    CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
  • AZIENDE GASIVORE cioè imprese a forte consumo di gas naturale iscritte al registro della CSEA
    (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

Tra i soggetti obbligati sono esentati gli stabilimenti che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 e le grandi imprese con consumi inferiori ai 50 TEP. Le aziende che incontrano uno di
questi due requisiti devono comunque caricare un’autocertificazione sul portale predisposto dall’ENEA.

I soggetti volontari sono le aziende che non rientrano nelle categorie di cui sopra, ma che comunque desiderano fare una diagnosi energetica per rendere più efficiente la propria azienda. Difatti, oltre all’obbligo di legge, redigere una Diagnosi Energetica sui propri stabilimenti o sedi operative è una efficace e concreta opportunità per individuare come migliorare i propri consumi energetici.

Entro quando bisogna farle

La Diagnosi Energetica deve essere fatta entro il 5 dicembre 2023 sulla base dei consumi dell’anno 2022.

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 73/2020, le imprese energivore che hanno già svolto una Diagnosi Energetica per la scadenza del 2019 sono anche obbligate a realizzare almeno uno degli interventi
segnalati in tale diagnosi entro la prossima scadenza 2023. In caso contrario, è prevista una sanzione da 1.000 € a 10.000 €.

Qualora un’azienda sia iscritta per la prima volta al registro CSEA degli elettrivori e/o gasivori, l’anno successivo inizia a ricadere nell’ambito dell’obbligo e deve presentare una Diagnosi Energetica entro il 5 dicembre dello stesso anno.

I soggetti obbligati che non presentano la Diagnosi Energetica entro i termini prefissati, sono passibili di una sanzione da 4.000 € a 40.000 €, mentre nel caso di esecuzione della diagnosi in maniera non conforme alle
linee guida, si applica una sanzione da 2.000 € a 20.000 €.

Come si trasmettono

La Diagnosi Energetica deve essere svolta da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352. Essa deve essere caricata sul portale predisposto dall’ENEA (https://audit102.enea.it/).

Se l’impresa è multisito si procede con una clusterizzazione per campionare i siti soggetti a diagnosi. Nel caso in cui non si tratti della prima diagnosi, i dati utilizzati dovranno provenire in parte da un piano di monitoraggio obbligatorio che deve essere stato implementato almeno l’anno precedente a quello di riferimento della seconda diagnosi.