Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2023

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 16/02/2023 è stato emanato il DL 11-2023.

Questo nuovo decreto legge pone modifiche in merito alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Cosa cambia?

Dalla data di entrata in vigore del Decreto, non sarà più possibile per i soggetti paganti tali canoni optare per il cosiddetto “sconto in fattura” o cessione del credito d’imposta, salvo una specifica deroga per un’attività già in corso. Inoltre, non saranno più consentite le prime cessioni di crediti d’imposta relativi a determinate categorie di spese.

Rimane invece la stessa possibilità di detrarre l’importo corrispondente, quindi restano tutte le forme di bonus, compreso il 110, ma solo sotto forma di detrazioni fiscali.

Sono abrogate le norme che prevedono la cessione dei crediti relativi a:

  • Spese per la riqualificazione energetica e di ristrutturazione per migliorare la prestazione energetica per parti comuni di edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • Spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Sarà possibile continuare ad usufruire dello sconto in fattura o cessione di credito per:

  • Interventi su unifilari e abitazioni con ingresso autonomo che hanno presentato la Cilas entro il 16 febbraio 2023
  • Interventi sui condomini che hanno presentato la delibera assembleare e la Cilas entro il 16 febbraio 2023
  • Per sismabonus che entro il 16 febbraio 2023 abbiano registrato il contratto preliminare o quello di compravendita